Assicurazione R.C. Professionale Unipol N. 65/81214027

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Fallimento e procedure concorsuali – Azione revocatoria ordinaria – Successivo fallimento del debitore – Mancato subentro in giudizio del Curatore – Legittimazione del creditore – Composizione di contrasto

Il promuovimento dell’azione revocatoria ordinaria da parte del creditore ex art.2901 cod. civ., pur permettendo al curatore del successivo fallimento di subentrare nel relativo processo ovvero di proporre ex novo la medesima azione, ex art.66 legge fall., non esclude, in caso di inerzia dell’organo concorsuale,la prosecuzione dell’azione del creditore individuale.

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