Diritto al ricongiungimento familiare– Unione riconosciuta all’estero tra cittadino italiano e cittadino extracomunitario dello stesso Stato
E’ stata esclusa, dalla Corte, l’esistenza del diritto al ricongiungimento familiare nel cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano da un’unione (partneriato de facto) debitamente attestata nel paese d’origine del richiedente, ritenendo che la posizione dello straniero non fosse riconducibile alla qualità di familiare richiesta dall’art. 30, primo comma lettera c) del dlgs n. 286 del 1998 ai fini del riconoscimento del diritto. La soluzione negativa, adottata dalla Corte, si fonda sia sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha costantemente negato l’estensione alla convivenza more uxorio del divieto di espulsione previsto all’art. 19, secondo comma, lettera c) per lo straniero convivente con coniuge italiano e più in generale ha escluso l’equiparabilità della famiglia di fatto alla famiglia legittima in mancanza di figli naturali, sia sull’inesistenza di una discriminazione ingiustificata, alla luce dei principi stabiliti dagli artt. 8 e 14 della CEDU e dall’art. 9 della Carta di Nizza, attesa l’incontestata autonomia dei singoli Stati nella scelta dei modelli familiari sia, infine, sulla inapplicabilità al caso di specie della recente normazione di derivazione comunitaria in materia di ricongiungimento familiare (dlgs n. 5 del 2007 e 30 del 2007).