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Contratto di locazione – Separazione dei coniugi

E’ pacifico che l’art. 6 della L. 392/78 conferisce al coniuge del conduttore deceduto il diritto di succedere nel contratto di locazione, così come conferisce lo stesso diritto, in caso di separazione giudiziale, al coniuge, non titolare del rapporto locatizio, cui il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice. Qualora, tuttavia, il provvedimento di omologazione della separazione giudiziale personale di un coniuge porti una data successiva alla cessazione “de iure” del contratto di locazione, al coniuge non assegnatario fa capo solo una situazione di occupazione “de facto” e pertanto non sono integrati gli estremi per la successione nel contratto di locazione. Ne consegue che, in tale ipotesi, al coniuge assegnatario non spetta il diritto di ripetere dal locatore le somme corrisposte in più di quanto legalmente dovuto a titolo di canone, spettando, invece, il diritto a ripetere dette somme esclusivamente all’originario conduttore in mora nella restituzione dell’immobile ovvero a chi, sempre in mora in ordine a tale restituzione, sia comunque subentrato al primo quando il rapporto di locazione era in corso “de iure”.

 

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