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Comunione e condominio – Assemblea dei condomini – Deliberazioni – Innovazioni e modificazioni

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiarendo una vecchia diatriba, hanno affermato che al fine di modificare le tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio, sia sufficiente la maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell’art. 1139 c.c. Per lungo tempo la Corte di Cassazione ha ritenuto che per l’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali è necessario il consenso di tutti i condomini; ove tale consenso unanime manchi, alla formazione delle tabelle provvede il giudice su istanza degli interessati, in contraddittorio con tutti i condomini (cfr. in tal senso: sent. 5 giugno 2008 n. 14951; 19 ottobre 1988 n. 5686; 17 ottobre 1980 n. 5593; 18 aprile 1978 n. 1846; 8 novembre 1977 n. 4774; 6 marzo 1967 n. 520). Le tabelle millesimali – spiega la Corte nella sentenza n.18477/2010 – in base all’art. 68 att. codice civile, sono allegate al regolamento di condominio (che a sua volta è approvato a maggioranza ). Considerato che dette Tabelle non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari ma si limitano ad accertare il solo valore delle stesse rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, si deve ritenere che per la loro approvazione sia sufficiente la stessa maggioranza prevista per il regolamento del condominio cui sono allegate.

 

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