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Competenza e giurisdizione civ. – Matrimonio e divorzio

La Corte Costituzionale ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 35 del 2005, inserito dalla legge di conversione, L. n. 80 del 2005, limitatamente alle parole “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza”. Invero, la previsione, tra i criteri di competenza per territorio applicabili ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di quello del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, è manifestamente irragionevole ove si consideri che negli indicati procedimenti, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, sicché non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.

 

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