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L'allontanamento di uno dei coniugi dalla residenza familiare, in presenza di una situazione di crisi affettiva ed incomunicabilità consolidata, costituisce una conseguenza naturale della situazione, e non la causa della separazione.
La circostanza non è pertanto fonte di addebito.
nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza ed è, quindi, conforme al dettato
del nuovo art. 17 del Codice Deontologico degli avvocati come modificato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16 ottobre 1999.