Risolvendo un risalente contrasto di giurisprudenza in tema di azioni esercitabili dal mandante nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, le S.U. - all’esito di un dettagliato esame delle contrapposte tesi giurisprudenziali e dottrinarie – hanno affermato che il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola generale/eccezione, nel senso che, secondo la regola (art. 1705, primo comma c.c.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre sono eccezionali le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione e dell’esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell’ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva che l’espressione “diritti di credito”, di cui all’art. 1705, secondo comma, c.c., va circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento).
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte mostra con l'ordinanza interlocutoria n, 23934 un'apertura verso la possibilità che i genitori, di comune accordo, diano il cognome materno ai propri figli. Chiedono, cioè, di riconsiderare, dopo il Trattato di Lisbona, le chiusure mostrate dai giudici italiani in questi anni. La Corte di Cassazione ha quindi rimesso di fatto alle Sezioni Unite – senza decidere nel merito – il ricorso di una coppia di genitori milanesi che da anni si batte per far registrare all'anagrafe i figli minorenni con il cognome della mamma, rettificando l'atto di nascita; aspirazione, questa, che è stata stroncata una prima volta dal Tribunale di Milano nell'ottobre 2006, e dalla Corte d'appello cinque mesi dopo.
Ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., gli utili da attribuire ai partecipanti all'impresa familiare vanno calcolati al netto delle spese di mantenimento, pure gravanti sul familiare che esercita l'impresa, restando a carico del partecipante che agisce per il conseguimento della propria quota l'onere di provare la consistenza del patrimonio familiare e l'ammontare degli utili da distribuire (nella specie, la S.C. ha rilevato che la sentenza di merito aveva accertato, con adeguata istruttoria, che il mantenimento del partecipante - e dell'intera famiglia - era assicurato con redditi diversi da quelli provenienti dall'impresa familiare di rivendita di tabacchi e, in ispecie, dall'attività di idraulico svolta continuativamente e dai proventi di due immobili in comproprietà)
La Suprema Corte ha stabilito che la circostanza che l'ex coniuge - titolare dell'assegno di divorzio – abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, non è idonea ad escludere automaticamente il diritto all'assegno; tale convivenza incide solo sulla misura dell'assegno qualora venga fornita la prova, da parte dell'obbligato, che la convivenza stessa, benchè non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, sia in grado di influire in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.
La Corte Costituzionale ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 35 del 2005, inserito dalla legge di conversione, L. n. 80 del 2005, limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza". Invero, la previsione, tra i criteri di competenza per territorio applicabili ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, è manifestamente irragionevole ove si consideri che negli indicati procedimenti, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione - giudiziale o consensuale - sono stati autorizzati a vivere separatamente, sicché non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.
La Corte di Cassazione, nel riaffermare il principio di diritto secondo cui, in tema di assistenza familiare, l’obbligo penalmente sanzionato di corrispondere i mezzi vitali in favore del discendente di minore età permane finchè lo status dell’avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, ha precisato che, ai fini della integrazione del reato, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera ex nunc e non ex tunc. Il rapporto cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice è collegato, infatti, ad una situazione ex lege, non alla filiazione naturale, con la conseguenza che l’elemento materiale del reato non puo’ ritenersi cancellato dal successivo accertamento dell’inesistenza del rapporto di filiazione.
La Suprema Corte ha stabilito che integrano maltrattamenti in famiglia le vessazioni sulla ex magari con minaccia di non darle soldi del mantenimento o di darglieli in ritardo.
La Suprema Corte ha stabilito che anche gli squilli sul telefonino sono "molestie telefoniche". Invero, può essere condannato per molestie chi si ostina a disturbare la quiete altrui con telefonate anche brevissime, o con semplici squilli. La Cassazione ha infatti confermato la condanna inflitta ad una donna dal tribunale di Torino (sezione distaccata di Susa) per molestie telefoniche, prosciogliendola invece dall'accusa di ingiurie.
L'imputata dovrà ora pagare un'ammenda di 344 euro e un risarcimento danni in favore delle parti offese, ovvero dei suoi vicini di casa, i quali, per due o tre mesi, avevano ricevuto "ripetute chiamate di brevissima durata" in diverse ore del giorno "talora con parole o frasi iniziate e rimaste incomplete, altre volte mute o limitate ad un semplice squillo". Secondo la Suprema Corte, il ricorso della donna va dichiarato inammissibile, dato che "la ripetitività degli episodi e l'esistenza di un accertato movente (ataviche liti tra vicini da tutti riconosciute e ammesse) valgono ad escludere occasionali errori nella composizione del numero".
Inoltre, "la quantità, gli orari, la concentrazione temporale (documentata tra il 28 aprile e il 14 giugno 2004) e le modalità delle chiamate (interruzione della comunicazione prima o subito dopo la risposta), costituiscono indubbiamente - osservano i giudici di 'Palazzaccio' - una ingiustificata interferenza nell'altrui sfera privata, capace di turbarne la serenità. Nel complesso sarebbero dunque riconducibili a quel modo di agire indiscreto e impertinente che integra il concetto di petulanza.
La Suprema corte ha stabilito che il calcolo degli utili da attribuire ai vari partecipanti all'impresa familiare deve essere effettuato al netto delle spese dell’obbligo di mantenimento degli stessi gravante sul familiare che esercita l'impresa; l'onere della prova circa la consistenza del patrimonio familiare e degli utili da distribuire grava, sulla base della regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sul partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili.
La Suprema Corte ha statuito che in tema di separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso, il quale attribuisce l'esercizio della potestà genitoriale ad entrambi i genitori - si pone come regola rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo; a tale regola può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore come ad esempio nel caso in cui uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole. La mera conflittualità fra coniugi, invece, non può ragionevolmente precludere l'affidamento condiviso poiché altrimenti, l’istituto in questione risulterebbe evidentemente applicabile solo in via residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.