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Studio Legale Anna Maienza & Associati

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News




Cass. Civ. Sez. Un. del 17.12. 08 n. 29421
Fallimento e procedure concorsuali - Azione revocatoria ordinaria - Successivo fallimento del debitore - Mancato subentro in giudizio del Curatore - Legittimazione del creditore - Composizione di contrasto

Il promuovimento dell’azione revocatoria ordinaria da parte del creditore ex art.2901 cod. civ., pur permettendo al curatore del successivo fallimento di subentrare nel relativo processo ovvero di proporre ex novo la medesima azione, ex art.66 legge fall., non esclude, in caso di inerzia dell’organo concorsuale,la prosecuzione dell’azione del creditore individuale.
Cass. Civ. Sez III del 27.01.09 n. 1957
Diritto civile - Parcheggio - Contratto atipico

Il parcheggio di una auto in un piazzale gestito da una ditta privata dà luogo ad un contratto atipico cui trovano applicazione le norme sul contratto di deposito, con conseguente responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, la quale non è esclusa dalla esposizione di un cartello affisso all'ingresso del parcheggio, con cui la ditta rappresenta di non rispondere del furto totole o parziale delle auto, trattandosi di clausola di esclusione della responsabilità di carettere vessatorio, la quale è inefficace ove non sia stata approvata specificamente per iscritto.
Cass. Civ. Sez. I del 27.02.09 n. 4816
Diritto di Famiglia - Separazione dei coniugi - Assegnazione della casa coniugale

Solo la casa nella quale la famiglia ha vissuto può essere assegnata al coniuge affidatario dei figli minori e a nulla rileva la circostanza che un’altra casa nella disponibilità della coppia andata in crisi, sia più adatta alle esigenze della prole in quanto più vicina alla scuola e ai parenti del genitore affidatario. Lo sottolinea la Prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4816. Senza successo, infatti, una moglie separata aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado che le aveva assegnato come casa coniugale un appartamento, diverso da quello dove la famiglia aveva vissuto unita, più rispondente ai desideri della figlia che viveva con lei
Cass. Civ. Sez. I del 27.02.09 n. 4819
Diritto di famiglia - Riconoscimento della paternità.

I comportamenti di negligenza e trascuratezza del padre nei confronti del figlio che porta il suo cognome a seguito del riconoscimento giudiziale di paternità, non consentono alla madre di pretendere che il minore porti esclusivamente il cognome materno. Lo afferma la Prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4819 rispondendo a una mamma. La signora sosteneva che il cognome del padre, così latitante, comportava per la figlia un grave danno perché la bambina avrebbe sempre associato “il proprio senso di identità con la perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono”. Per i supremi giudici, invece,è da escludere che il diritto del minore al cognome “possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore”.
Cass. Civ. Sez. III del 27.01.09 n. 1952
Contratto di locazione - Separazione dei coniugi

E' pacifico che l'art. 6 della L. 392/78 conferisce al coniuge del conduttore deceduto il diritto di succedere nel contratto di locazione, così come conferisce lo stesso diritto, in caso di separazione giudiziale, al coniuge, non titolare del rapporto locatizio, cui il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice. Qualora, tuttavia, il provvedimento di omologazione della separazione giudiziale personale di un coniuge porti una data successiva alla cessazione "de iure" del contratto di locazione, al coniuge non assegnatario fa capo solo una situazione di occupazione "de facto" e pertanto non sono integrati gli estremi per la successione nel contratto di locazione. Ne consegue che, in tale ipotesi, al coniuge assegnatario non spetta il diritto di ripetere dal locatore le somme corrisposte in più di quanto legalmente dovuto a titolo di canone, spettando, invece, il diritto a ripetere dette somme esclusivamente all'originario conduttore in mora nella restituzione dell'immobile ovvero a chi, sempre in mora in ordine a tale restituzione, sia comunque subentrato al primo quando il rapporto di locazione era in corso "de iure".
Cass. Civ. Sez. V del 28.01.09 n. 2109
Matrimonio e divorzio - Imposte e tasse in generale

L'art. 144 c.c. (rubricato "Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia"), mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall’altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi. Pertanto anche la normativa tributaria (in particolare l'art. 2 del D.L. 12 del 1985) va letta ed applicata considerando come primario l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra "entità", quale la famiglia stessa. Conseguentemente, ai fini della fruizione dei benefici fiscali in questione, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, e pertanto in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo, in contrario, la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale comune. Detto principio è applicabile in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.
Corte Cost. sentenza del 30.01.09 n. 19
Filiazione - Leggi, Decreti e Regolamenti

Per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. La ratio dell'istituto, infatti consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo. La predetta omissione inoltre determina un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile - allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo - rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.
Cass. Civ. Sez. Un. ordinanza del 9.12.08 n. 28875
Famiglia - Affidamento minori

Più attenzione da parte della giustizia alle necessità dei minori dati in affidamento che, d’ora in avanti, dovrà fare i conti con le realtà dei diversi territori. Spetta infatti al Tribunale del luogo dove il bambino di fatto risiede e che interagisce con il servizio sociale (e non a quello del luogo di residenza del bambino all’inizio del procedimento) decidere i provvedimenti d’urgenza adottati per il bene del piccolo.
Cass. Civ. Sez. Un. del 11.11.08 n. 26972
Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Nozione e contenuto -C.d. danno esistenziale - Risarcibilità - Esclusione

Con l’importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c..
La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E’, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c..
Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.
La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.
Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).
Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza del 13.10.08 n. 25038
Fallimento e procedure concorsuali - Trasferimento all'estero in paese extra UE - Atto Anteriore all'istanza di fallimento - Fittizietà del trasferimento Giurisdizione italiana

Il trasferimento all’estero, in un Paese esterno all’Unione Europea, non preclude la dichiarazione di fallimento della società da parte di un tribunale italiano, quando il mutamento di sede sia avvenuto anche prima del deposito, in Italia, del ricorso per la dichiarazione di fallimento, purchè sia provata la fittizietà del trasferimento o comunque la non decorrenza di almeno un anno dalla cancellazione. Le S.U. ribadiscono, anche dopo la riforma fallimentare del 2006-2007, il principio per cui – salvo deroghe per convenzioni internazionali o per normativa UE - la giurisdizione domestica in materia concorsuale resta tendenzialmente inderogabile.

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