Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per svolgere le attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabile alla legittima utilizzazione del bene locato. Ove il conduttore non riesca ad ottenere le suddette autorizzazioni non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, anche qualora il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato.
La Suprema Corte ha stabilito che la diversità dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rispetto a quelli prescritti dall'art. 156 c.c. per l'assegno di mantenimento, non esclude che si possa tenere conto delle condizioni economiche presenti all'atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori elementi presuntivi eventualmente emersi nel corso dell'istruttoria processuale. Tali elementi possono, infatti, costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima non ha fornito la prova della sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento dell'assegno, in ossequio al principio di acquisizione vigente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui tutte le risultanze istruttorie concorrono alla formazione del convincimento del Giudice.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiarendo una vecchia diatriba, hanno affermato che al fine di modificare le tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio, sia sufficiente la maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell'art. 1139 c.c. Per lungo tempo la Corte di Cassazione ha ritenuto che per l’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali è necessario il consenso di tutti i condomini; ove tale consenso unanime manchi, alla formazione delle tabelle provvede il giudice su istanza degli interessati, in contraddittorio con tutti i condomini (cfr. in tal senso: sent. 5 giugno 2008 n. 14951; 19 ottobre 1988 n. 5686; 17 ottobre 1980 n. 5593; 18 aprile 1978 n. 1846; 8 novembre 1977 n. 4774; 6 marzo 1967 n. 520). Le tabelle millesimali - spiega la Corte nella sentenza n.18477/2010 - in base all'art. 68 att. codice civile, sono allegate al regolamento di condominio (che a sua volta è approvato a maggioranza ). Considerato che dette Tabelle non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari ma si limitano ad accertare il solo valore delle stesse rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, si deve ritenere che per la loro approvazione sia sufficiente la stessa maggioranza prevista per il regolamento del condominio cui sono allegate.
Il figlio maggiorenne che si assenta per motivi di studio e di lavoro, anche per non brevi periodi, dalla casa nella quale vive con la madre, assegnataria dell'immobile e a cui era stato affidato in minore età, non perde il diritto ad abitarla né quello al mantenimento, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore.
la Suprema Corte ha statuito che in tema di accertamento della comunione legale tra i coniugi, nel caso di acquisto di beni immobili effettuato dai coniugi in costanza di matrimonio ed esclusi dalla comunione trattandosi di "beni che servono all'esercizio della professione del coniuge acquirente" di cui all'art. 179, comma 2, lett. d), c.c., il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a detti beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. L'intervento adesivo del coniuge, infatti, non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione e, qualora la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, sarà l'effettività di tale destinazione a determinarne l'esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rientrante nella comunione legale l'immobile che, benché acquistato dal coniuge come bene personale, fu in realtà destinato a casa coniugale).
Il genitore che non versa ai figli l’assegno di mantenimento perde il diritto all’affido condiviso. Infatti in questi casi il giudice della separazione può derogare alla regola inaugurata con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo all’altro genitore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.
La prima sezione civile ha motivato la decisione affermando che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta.
In tema di responsabilità civile per investimento a minore che, sceso dallo scuolabus, attraversava da solo al strada, le S.U. della S.C. hanno affermato che il giudicato formatosi in un primo giudizio, cui non ha partecipato il Ministero P.I., riguarda soltanto la misura del danno conseguente all’evento e il comportamento colposo del conducente dell’auto, ma non anche tutte le autonome e distinte condotte poste in essere da tutti coloro che, in tesi, possono ritenersi responsabili dell’evento, sicché, nel secondo giudizio, il detto Ministero può opporre, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., la sentenza pronunziata tra il creditore e il condebitore in solido solo nei limiti indicati, mentre non é precluso l’accertamento sulla rilevanza della diversa e autonoma condotta negligente della scuola e, quindi, del Ministero.
Con la sentenza n. 11569 del 2009 la Corte si è occupata della vicenda di un notaio che, chiamato a stipulare un contratto di mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto di un immobile, aveva omesso di rilevare che il mutuatario era stato dichiarato fallito da ben sette anni. In conseguenza di ciò, la quota di sua spettanza dell’immobile concesso in garanzia al mutuante era stata venduta all’incanto nel corso della procedura fallimentare. Il mutuante di conseguenza ha convenuto in giudizio il notaio rogante, allegando che, ove questi l’avesse informato della qualità di fallito del mutuatario, avrebbe evitato di erogare il mutuo e di perdere il relativo credito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata tale domanda, sul presupposto che il principale effetto del fallimento è la limitazione della capacità del fallito di disporre dei propri beni: dunque una “incapacità” ex lege che il notaio, al quale la legge impone di verificare la capacità delle parti, è tenuto ad accertare, a meno che non dimostri che nemmeno con l’uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto sapere dell’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.
In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In materia di successione necessaria, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a donazioni compiute da una madre in favore del proprio figlio, aveva ritenuto che il padre, passato a nuove nozze dopo la morte della prima moglie, avesse rinunciato tacitamente al proprio diritto di agire in riduzione di tali donazioni per il solo fatto che egli in vita non aveva agito in tal senso, mentre l'azione di riduzione era stata poi promossa dalla seconda moglie, dopo la morte del medesimo).