Va condannato al risarcimento dei danni il padre che abbandona i figli adottivi
La Corte di Cassazione Civile, sez. I, nella sentenza n. 9188 del 02.04.2021 ha stabilito che deve essere risarcito il danno endofamiliare cagionato dal padre, che si sia reso esclusivo responsabile della crisi dell’unione coniugale e che, per le modalità traumatiche della rottura (trasferimento in una città diversa, nascita di un altro figlio nel nuovo nucleo familiare), abbia determinato nei figli una grave condizione di deprivazione e senso di abbandono, causando una profonda sofferenza psichica e ponendo a grave rischio l’equilibrio futuro dei figli tenuto conto della maggiore fragilità degli stessi in quanto figli adottivi (adottati dai coniugi in tenera età 3 e 4 anni) già segnati da un abbandono originario. Il diritto al risarcimento nella specie è stato ricondotto dai Giudici al vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall’assenza paterna che si è concretizzato nella lesione del diritto costituzionale di vivere ed essere mantenuti e educati da entrambi i genitori.