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Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti di lavoro: discriminazione della lavoratrice in stato di gravidanza

La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 5476 del 26 febbraio 2021, interpretando il comma 2 bis dell’art. 25 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, per cui “Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”, ha stabilito che il mancato rinnovo di un contratto a termine ad una lavoratrice che si trovava in stato di gravidanza può integrare una discriminazione basata sul sesso atteso che, a parità della situazione lavorativa della medesima rispetto ad altri lavoratori e delle esigenze di rinnovo da parte della P.A. anche con riguardo alla prestazione del contratto in scadenza della stessa lavoratrice (esigenze manifestate attraverso il mantenimento in servizio degli altri lavoratori con contratti analoghi), il mancato rinnovo ben può essere significativo del fatto che le sia stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza. Pertanto, quel che rileva ai fini della integrazione della fattispecie normativa, è che, in presenza di situazioni analoghe, sia stato realizzato un atto o un comportamento pregiudizievole e comunque sia stato attribuito un trattamento meno favorevole ad una lavoratrice in ragione del suo stato di gravidanza.

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