L’obbligo di “accomodamento ragionevole” gravante sul datore di lavoro
Nella sentenza n. 6497 del 9 marzo 2021, la sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione, in materia di rapporto di lavoro subordinato, torna ad esprimersi sui limiti del c.d. “obbligo di accomodamento ragionevole” gravante sul datore di lavoro e previsto sia dalla normativa comunitaria sia da quella nazionale. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs 81/2008 – per cui il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche viene assegnato, ove possibile, a mansioni equivalenti, diversamente, può essere assegnato anche a mansioni inferiori – l’inciso “ove possibile” contempera, secondo i Giudici di legittimità, il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell’impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l’obbligo di ricercare, anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto, le soluzioni che, nell’ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell’onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l’attuazione dei detti diritti.