Per la Corte, il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario non è coercibile e dunque non sanzionabile ex art. 614-bis c.p.c.
Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una “grave inadempienza” ex art. 709-ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”.
È il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 6471/20 che ha accolto il ricorso di un padre sanzionato ex art. 614-bis c.p.c. per inadempimento agli obblighi di visita fissati per regolamentare gli incontri con il figlio minore. A nulla era valso il reclamo dell’uomo, in quanto il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano confermato il provvedimento stabilendo che il padre dovesse versare alla madre del minore 100 euro per ogni futuro inadempimento all’obbligo di incontrare il figlio. La Suprema Corte viene dunque chiamata a stabilire se il diritto-dovere di visita del figlio minore proprio del genitore non collocatario, ferma l’infungibilità della condotta, sia suscettibile di coercibilità in via indiretta per le modalità di cui all’art. 614-bis cpc.