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Per la Cassazione non scattano i provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. contro l’altro genitore se il figlio, quasi maggiorenne, rifiuta di vedere il padre per sua scelta e senza essere stato plagiato

Non ottiene i provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. contro l’altro genitore, il padre che la figlia rifiuta di voler vedere dopo la separazione qualora i Servizi sociali e la CTU abbiano appurato che la ragazza, quasi maggiorenne, avesse scelto in maniera autonoma e secondo la sua volontà e non, come afferma l’ex, per essere stata plagiata dalla madre. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 27207/2019 rigettando il ricorso di un padre separato contro il provvedimento che aveva disposto l’affidamento condiviso della figlia, collocata presso la madre, nonché la sospensione degli incontri con il padre per alcuni mesi, sollecitando i genitori ad adottare un percorso di sostegno psicoterapico per la figlia.

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