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Revocatoria fallimentare e separazione dei coniugi

Nel caso in cui il debitore compia atti che modifichino la consistenza del suo patrimonio fino a rendere incerta o difficoltosa la realizzazione coattiva dei diritti dei creditori, questi possono esperire l’azione revocatoria disciplinata dall’ art 2901 e ss. c.c.. Tale azione può essere esercitata nei riguardi degli accordi di separazione personale contenenti attribuzioni patrimoniali da parte di un coniuge nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili. Dopo la dichiarazione di fallimento, è consentito l’esperimento sia dell’azione revocatoria ordinaria, sia di quella fallimentare nei confronti dei patti lesivi dell’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente.