Incidente stradale: se la vittima muore dopo due ore non sussistono danni non patrimoniali
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile
-Sotto Sezione 3, nell’ ordinanza del 13 dicembre 2018, n. 32372.
Nella vicenda in esame, i ricorrenti avevano perduto, in conseguenza
d’un fatto illecito, rispettivamente una figlia ed una sorella; dopo
avere ottenuto il risarcimento, avevano proposto ricorso per cassazione,
sostenendo che il ristoro ricevuto, non sarebbe
stato adeguato. La difesa degli istanti muove dall’assunto che esistano
a priori categorie di danni, quali “danno biologico terminale”, “danno
esistenziale”, “danno tanatologico”. Dette espressioni in tema di danno
non patrimoniale in realtà non hanno alcuna dignità scientifica, essendo
usate in modo polisemico e, come l’espressione “danno tanatologico”
sono talvolta anche etimologicamente scorrette.
La persona ferita,
che sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni
sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Tale danno può
teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è il danno derivante
dalla lesione della salute; il secondo è il turbamento dell’animo e
dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Pertanto, la vittima di lesioni potrà acquistare il diritto al
risarcimento del danno alla salute, in quanto abbia sofferto un danno
alla salute medico legalmente apprezzabile, dal momento che per
definizione normativa, il danno biologico è solo quello “suscettibile di
accertamento medico legale”.