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Incidente stradale: se la vittima muore dopo due ore non sussistono danni non patrimoniali

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile -Sotto Sezione 3, nell’ ordinanza del 13 dicembre 2018, n. 32372.
Nella vicenda in esame, i ricorrenti avevano perduto, in conseguenza d’un fatto illecito, rispettivamente una figlia ed una sorella; dopo avere ottenuto il risarcimento, avevano proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il ristoro ricevuto, non sarebbe stato adeguato. La difesa degli istanti muove dall’assunto che esistano a priori categorie di danni, quali “danno biologico terminale”, “danno esistenziale”, “danno tanatologico”. Dette espressioni in tema di danno non patrimoniale in realtà non hanno alcuna dignità scientifica, essendo usate in modo polisemico e, come l’espressione “danno tanatologico” sono talvolta anche etimologicamente scorrette.
La persona ferita, che sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Tale danno può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è il danno derivante dalla lesione della salute; il secondo è il turbamento dell’animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Pertanto, la vittima di lesioni potrà acquistare il diritto al risarcimento del danno alla salute, in quanto abbia sofferto un danno alla salute medico legalmente apprezzabile, dal momento che per definizione normativa, il danno biologico è solo quello “suscettibile di accertamento medico legale”.