La Cassazione, con la recente ordinanza n. 1070/2018, torna sulla specificazione delle spese straordinarie per i figli
Sulle spese scolastiche, la Suprema Corte ha affermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di “maggior interesse” per il figlio e sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che il giudice, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Le spese per la frequentazione di un istituto scolastico privato, ad esempio, sono ascrivibili a quelle straordinarie. Sul ticket sanitario e spese mediche, viene ribadito dalla Suprema Corte che si intendono spese straordinarie solo quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rilevarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.