Il danno provocato dal mancato rilascio dell’appartamento in affitto dovuto al ritardo dell’ufficiale giudiziario e della forza pubblica, viene risarcito dal Ministero degli Interni. Il locatore non deve provare alcun pregiudizio perché questo si considera implicito nella mancata disponibilità della casa. Inoltre, il danno sarà valutato in «via equitativa» ossia secondo quanto appare giusto al magistrato. Questo è quanto previsto dalla sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 15.11.2017.