Il padre assente paga i danni al figlio solo se c’è una reale disaffezione
Con ordinanza numero 14050/2017 del 6 giugno, la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha ricordato che il risarcimento scatta solo in presenza di una reale disaffezione. Se, invece, l’assenza di un genitore nella vita del figlio deriva dall’ostruzionismo dell’altro, la condanna a risarcire i danni non è fondata.