sentenza n. 11798 del 12/05/2017
La Cassazione con la sentenza n. 11798 pubblicata il 12/05/2017 ha dichiarato l’insussistenza del diritto del Curatore del fallimento ad agire nei confronti di banche alle quali viene imputata la responsabilità di abusiva concessione di credito nel caso in cui detta azione sia stata promossa nell’interesse dei creditori quale azione risarcitoria da illecito aquiliano ex art. 2043; viceversa, la quasi coeva Cass. 20 aprile 2017, n. 9983 ha ritenuto che il curatore fallimentare è legittimato – ai sensi dell’art. 146 della legge fall. in correlazione con l’art. 2393 cod. civ. – ad agire nei confronti della banca, ove faccia valere la responsabilità solidale dell’istituto di credito con gli amministratori per il danno cagionato alla società per effetto dell’abusivo ricorso al credito. In altre parole il fallimento può rivalersi contro la banca che ha concesso indebitamente credito alla società nonostante fosse oramai palese il suo stato di difficoltà economico finanziaria, solo ove dimostri la “complicità” e intesa della stessa con l’organo di amministrazione della società nell’aver concorso ad aggravare il dissesto dell’impresa già in crisi.