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RISARCIMENTO DANNI: Dovuto il risarcimento in caso di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico a causa di una barriera architettonica

Cass. Civ., Sent.  del 23/09/2016 n. 18762

La situazione di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico (nella specie, un locale adibito all’utilizzazione di un bancomat), dovuta alla presenza di una barriera architettonica, legittima la persona disabile a ricorrere, anche nei confronti di privati, alla tutela antidiscriminatoria ex art. 3 della legge n. 67 del 2006.

FONTE /www.cortedicassazione.it/