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AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI: la lontananza non pregiudica la convivenza

Cass. sentenza n. 18087/2016

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di affidamento congiunto, il trasferimento del genitore collocatario in un’altra città, anche lontanissima, non può pregiudicare di per sé la convivenza di questo con i figli.

La Corte di Cassazione che ha precisato che il criterio che privilegia la madre nell’individuazione del genitore con il quale i figli in età scolare o prescolare vivranno in via prevalente in ipotesi di separazione, può essere superato solo se la donna non possiede le necessarie capacità genitoriali ed educative non se la stessa si allontana da quello che era stato l’habitat della famiglia.

Nel caso di specie la madre, divenuta magistrato, era stata assegnata a una sede territorialmente distante dalla città nella quale viveva con i figli. Il marito si era opposto a che i figli seguissero la madre – genitore collocatario – perché ciò pregiudicava i suoi diritti genitoriali di poter frequentare la prole.  Per la Corte però il coniuge separato che decida di trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde solo per tale motivo l’idoneità ad essere affidatario o collocatario dei figli: lo stabilimento e il trasferimento di residenza, infatti, rappresentano l’oggetto di una scelta che ogni individuo può effettuare liberamente in quanto espressione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Di conseguenza, nell’individuare presso quale genitore collocare i figli minori, il giudice dovrà valutare solo quale opzione sia più funzionale all’interesse dei minori, senza farsi influenzare dalla circostanza del luogo di residenza in sé e per sé considerato.

All’esito di tale valutazione, e valorizzando il criterio della cd. maternal preference, nel caso di specie è stato deciso che i piccoli restassero con la madre.

FONTE /www.cortedicassazione.it/