Molestie
La Suprema Corte ha stabilito che anche gli squilli sul telefonino sono “molestie telefoniche”. Invero, può essere condannato per molestie chi si ostina a disturbare la quiete altrui con telefonate anche brevissime, o con semplici squilli. La Cassazione ha infatti confermato la condanna inflitta ad una donna dal tribunale di Torino (sezione distaccata di Susa) per molestie telefoniche, prosciogliendola invece dall’accusa di ingiurie.
L’imputata dovrà ora pagare un’ammenda di 344 euro e un risarcimento danni in favore delle parti offese, ovvero dei suoi vicini di casa, i quali, per due o tre mesi, avevano ricevuto “ripetute chiamate di brevissima durata” in diverse ore del giorno “talora con parole o frasi iniziate e rimaste incomplete, altre volte mute o limitate ad un semplice squillo”. Secondo la Suprema Corte, il ricorso della donna va dichiarato inammissibile, dato che “la ripetitività degli episodi e l’esistenza di un accertato movente (ataviche liti tra vicini da tutti riconosciute e ammesse) valgono ad escludere occasionali errori nella composizione del numero”.
Inoltre, “la quantità, gli orari, la concentrazione temporale (documentata tra il 28 aprile e il 14 giugno 2004) e le modalità delle chiamate (interruzione della comunicazione prima o subito dopo la risposta), costituiscono indubbiamente – osservano i giudici di ‘Palazzaccio’ – una ingiustificata interferenza nell’altrui sfera privata, capace di turbarne la serenità. Nel complesso sarebbero dunque riconducibili a quel modo di agire indiscreto e impertinente che integra il concetto di petulanza.