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Famiglia – Regime Patrimoniale – Comunione legale tra coniugi

La Suprema Corte ha statuito che in tema di accertamento della comunione legale tra i coniugi, nel caso di acquisto di beni immobili effettuato dai coniugi in costanza di matrimonio ed esclusi dalla comunione trattandosi di “beni che servono all’esercizio della professione del coniuge acquirente” di cui all’art. 179, comma 2, lett. d), c.c., il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a detti beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. L’intervento adesivo del coniuge, infatti, non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione e, qualora la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, sarà l’effettività di tale destinazione a determinarne l’esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rientrante nella comunione legale l’immobile che, benché acquistato dal coniuge come bene personale, fu in realtà destinato a casa coniugale).