Fallimento Procedure Concorsuali – Assicurazione sulla vita – Riscatto
Il curatore fallimentare non può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto di una polizza di assicurazione sulla vita stipulata dal fallito, così come le somme dovute – di regola impignorabili – nemmeno possono rientrare tra i beni compresi nell’attivo fallimentare: viene così risolto un contrasto di giurisprudenza, nel presupposto che lo stesso contratto, svolgendo un’essenziale funzionale previdenziale, non si scioglie con il fallimento. Ma le stesse S.U. precisano che è invece possibile, per lo stesso curatore e ricorrendone eventualmente i presupposti, agire in revocatoria sui premi pagati se il contratto di assicurazione sia stato concluso in pregiudizio dei creditori.