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Contratti – Mandato senza rappresentanza – Azioni del mandante – Delimitazione

Risolvendo un risalente contrasto di giurisprudenza in tema di azioni esercitabili dal mandante nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, le S.U. – all’esito di un dettagliato esame delle contrapposte tesi giurisprudenziali e dottrinarie – hanno affermato che il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola generale/eccezione, nel senso che, secondo la regola (art. 1705, primo comma c.c.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre sono eccezionali le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione e dell’esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell’ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva che l’espressione “diritti di credito”, di cui all’art. 1705, secondo comma, c.c., va circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento).